IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO PER LO SPORT
Visto l'art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.
189, che prevede, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini
che praticano un'attivita' sportiva non agonistica o amatoriale, che
il Ministro della salute, con decreto adottato di concerto con il
Ministro delegato al turismo ed allo sport, disponga garanzie
sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonche'
linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti
e per la dotazione e l'impiego, da parte delle societa' sportive sia
professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori
semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita;
Visto il decreto ministeriale 18 marzo 2011, recante
"Determinazione dei criteri e delle modalita' di diffusione dei
defibrillatori automatici esterni";
Visto il decreto del Ministro della salute, adottato di concerto
con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport in
data 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 20 luglio 2013, n. 169, recante "Disciplina della
certificazione dell'attivita' sportiva non agonistica e amatoriale e
linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori
semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita" ed, in
particolare, l'articolo 5 e l'allegato E;
Considerato che l'obbligo di dotazione ed impiego di defibrillatori
semiautomatici e altri dispositivi salvavita da parte delle societa'
sportive dilettantistiche entra in vigore il primo luglio 2017, dopo
essere stato gia' differito dai decreti del Ministro della salute 11
gennaio 2016 e 19 luglio 2016, rispettivamente, al 20 luglio 2016 e
al 30 novembre 2016, nonche' sospeso fino alla data del 30 giugno
2017 dall'articolo 48, comma 18, del decreto legge 17 ottobre 2016,
n. 189, come modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016,
n. 229;
Considerato che, a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale
24 aprile 2013, si sono manifestate alcune difficolta' interpretative
in ordine alle modalita' applicative delle linee guida di cui
allegato E del predetto decreto;
Ritenuto di dover precisare ed integrare le linee guida di cui
all'allegato E del decreto ministeriale 24 aprile 2013, con
riferimento sia alle modalita' di assolvimento dell'onere della
dotazione e manutenzione del defibrillatore automatico, sia
all'obbligo di garantire la presenza di una persona debitamente
formata all'utilizzo dello stesso nel corso delle gare, nonche' con
riferimento alle attivita' sportive svolte al di fuori degli impianti
sportivi;
Sentito il CONI;
Decreta:
Art. 1
Dotazione ed impiego dei defibrillatori da parte delle societa'
sportive dilettantistiche
1. L'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori
semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita di cui
all'articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.
189, si intende assolto da parte delle associazioni e societa'
sportive dilettantistiche, come definite dall'articolo 5 del decreto
ministeriale 24 aprile 2013, alle seguenti condizioni: a) qualora
utilizzino un impianto sportivo, come definito dall'articolo 2 del
decreto Ministro dell'interno del 18 marzo 1996 e avente carattere
permanente, che sia dotato di defibrillatore semiautomatico o a
tecnologia piu' avanzata; b) qualora sia presente una persona
debitamente formata all'utilizzazione del dispositivo durante le gare
inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali e delle
discipline sportive associate, durante lo svolgimento di attivita'
sportive con modalita' competitive ed attivita' agonistiche di
prestazione disciplinate dagli enti di promozione sportiva, nonche'
durante le gare organizzate da altre societa' dilettantistiche.